Art. 9 
 
 
                       Ammissione alla Scuola 
 
 
    1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso per la scuola di dottorato, previo rispetto dei requisiti di
ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    In caso di rinuncia prima dell'inizio  dei  corsi  da  parte  dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare  all'Ufficio  Dottorato
di  Ricerca  entro  5  giorni  dalla  ricezione   della   e-mail   di
convocazione  per  l'iscrizione,  subentra  altro  candidato  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. 
    A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di  rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere  a  surroga,
mentre, entro tre mesi dall'inizio del corso, il Collegio dei Docenti
valuta l'opportunita' di coprire il  posto  rimasto  vacante  con  un
altro  candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito. 
    2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio  anche  se
il  corso  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.  I  titolari  di  assegno  di  ricerca  sono
ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con  le  modalita'  di
cui al precedente art.  3  e  al  successivo  comma  3  del  presente
articolo. 
    3. In caso di ammissione senza borsa di  studio,  o  in  caso  di
rinuncia a questa, il dipendente pubblico e' obbligato  a  collocarsi
in aspettativa per motivi di studio, fin dall'inizio e per  tutta  la
durata del corso  di  dottorato,  conservando  pero'  il  trattamento
economico, previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da  parte
dell'amministrazione pubblica di provenienza. 
    4. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel  caso
sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio. 
    5. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione,  ad  altro
Corso di Dottorato o ad un Master, ammessi al  dottorato  di  ricerca
hanno l'obbligo di sospendere la frequenza  dei  predetti  corsi  fin
dall'inizio e per tutta la durata del ciclo di dottorato. 
    6. Qualora,  a  conclusione  della  prova  d'esame,  due  o  piu'
candidati ottengano pari punteggio  per  un  posto  senza  borsa,  e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi  dell'art.  3  -
comma 7 - della legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della  legge
16 giugno 1998, n. 191.