Art. 9 Ammissione alla Scuola 1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la scuola di dottorato, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'Ufficio Dottorato di Ricerca entro 5 giorni dalla ricezione della e-mail di convocazione per l'iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito. A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del corso, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. I titolari di assegno di ricerca sono ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di cui al precedente art. 3 e al successivo comma 3 del presente articolo. 3. In caso di ammissione senza borsa di studio, o in caso di rinuncia a questa, il dipendente pubblico e' obbligato a collocarsi in aspettativa per motivi di studio, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, conservando pero' il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica di provenienza. 4. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio. 5. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione, ad altro Corso di Dottorato o ad un Master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del ciclo di dottorato. 6. Qualora, a conclusione della prova d'esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.