Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Le  candidate  che   risultano   idonee   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e  composta
da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto
Corpo degli agenti di custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  132  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente
all'area terza. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  capo  del
dipartimento. 
    5. Avverso al  giudizio  di  non  idoneita',  la  candidata  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  commissione  di
seconda istanza  presieduta  da  un  dirigente  medico  individuabile
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443  e  composta  da  due
dirigenti penitenziari in qualita' di componenti. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione  dal  concorso  che  viene  disposta  con  decreto   del
direttore generale del personale e della formazione.