Art. 15 Graduatoria finale 1. Il direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 3. In caso di ulteriore parita', e' data preferenza alla candidata piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.