Art. 7 Comunicazione agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -, tutte le comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta. 3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte delle candidate di avvisi di convocazione o di altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.