Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie  speciale  -,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -,  tutte  le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3. In nessun caso  l'Amministrazione  si  assume  responsabilita'
circa possibili disguidi  postali  derivanti  da  errate,  mancate  o
tardive  segnalazioni  di  variazione  di  recapito,   da   ritardata
ricezione da parte delle candidate di avvisi  di  convocazione  o  di
altre comunicazioni  o  ad  altre  cause  non  imputabili  a  propria
inadempienza o ad eventi di forza maggiore.