IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE 
        E DELLA FORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato; 
    Vista la legge 11 luglio  1980,  n.  312,  concernente  il  nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare  dello
Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato  dalla  legge
1° febbraio 1989, n. 53 e di cui all'art. 5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
    Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  200,  recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del  Corpo  di
polizia penitenziaria»; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2001,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli  uffici  statali  siti
nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due  lingue  nel
pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della  Repubblica
26 marzo 1977, n. 104, recante  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia  di  disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici; 
    Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei  posti  che  si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da
corrispondere ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al
personale addetto alla sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche); 
    Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per  l'istituzione
del servizio militare professionale); 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  (Disposizioni
per  disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello   strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della  legge
14 novembre 2000,  n.  331)  e  successive  modificazini/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  conseguente
coordinamento con la normativa di settore); 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001,n. 165, sono stati individuati i provvedimenti  che  fanno
capo alla diretta responsabilita' gestionale del  Direttore  Generale
del    personale    e    della    formazione     del     Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria; 
    Considerato che rientra nella competenza del  Direttore  Generale
del personale e della formazione la firma degli  atti  relativi  alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
Finanziaria 2010»; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di n. 500  allievi  agenti  della  polizia
penitenziaria maschile riservato, ai sensi dell'art. 16  della  legge
23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della  medesima  legge,
in servizio o in congedo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E'  indetto  un  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  a
complessivi n. 500 posti di allievo agente di  polizia  penitenziaria
maschile, riservato, ai sensi dell'art.  16  della  legge  23  agosto
2004, n. 226, ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della  medesima  legge,
che, se in servizio,  abbiano  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato
o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma  di  un  anno
nelle Forze Armate. 
    2. In ragione  delle  esigenze  degli  istituti  penitenziari  il
personale  cosi'  reclutato  sara'  destinato  a  prestare   servizio
immediatamente  negli  istituti  penitenziari  posti   nei   seguenti
provveditorati  regionali  dell'Amministrazione  penitenziaria  nella
misura di seguito indicata e ferma restando la facolta' di  modifiche
con ulteriore eventuale provvedimento, sulla base del mutamento delle
esigenze che dovesse verificarsi, i posti sono cosi' ripartiti. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    3. Numero 5 posti sono riservati,  subordinatamente  al  possesso
degli  altri  requisiti,  ai   candidati   che   abbiano   conseguito
l'attestato di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione  agli  istituti
penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i  concorrenti
dovranno obbligatoriamente precisare  in  quale  lingua  (italiano  o
tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati,
qualora non coperti,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  in
ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2  dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.
752. 
    4. L'Amministrazione Penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2010-2011. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».