Art. 15 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il  Direttore  Generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  previste  dall'art.  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni. 
    3. In caso di ulteriore parita', e' data preferenza al  candidato
piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno  1998,  n.
191. 
    4. La graduatoria  dei  vincitori  e  quella  degli  idonei  sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con
avviso di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.