Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi  dal  concorso,  i  candidati  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche  successiva
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto  del  Direttore  Generale  del  personale  della
formazione. 
    7. Non sono ammessi al concorso, i candidati che  abbiano  svolto
servizio nelle Forze Armate esclusivamente come  volontari  in  ferma
breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA); 
    8. Non sono ammessi al concorso i  candidati  che,  nello  stesso
anno, abbiano gia' presentato  domanda  di  partecipazione  ad  altri
concorsi indetti per  le  carriere  iniziali  delle  altre  Forze  di
Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo  Militare  della
Croce Rossa.