Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie  speciale  -
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  -  tutte  le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3. In nessun caso  l'Amministrazione  si  assume  responsabilita'
circa possibili disguidi  postali  derivanti  da  errate,  mancate  o
tardive  segnalazioni  di  variazione  di  recapito,   da   ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria  inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.