Art. 9 Prova d'esame 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 dicembre 2010, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito http://www.polizia-penitenziaria.it/ . 2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo. 5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 8. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. 9. Ferma restando le riserve di cui all'art. 1 del presente bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 11, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 2000 in ordine di merito, sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 11 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.