Art. 10 
 
 
                Graduatoria - Formazione e Validita' 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formulata  dalla
Commissione sommando i punteggi ottenuti  dai  vari  candidati  nelle
prove concorsuali, calcolati secondo le modalita' di cui  all'art.  8
con l'osservanza, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di
cui all'art. 3. Di detta graduatoria affissa all'Albo Pretorio verra'
data notizia ai candidati. La  graduatoria  rimane  efficace  per  un
termine di tre anni dalla data della sopra citata  pubblicazione  per
eventuali posti di pari professionalita' che successivamente ed entro
il suddetto termine dovessero rendersi disponibili. 
    L'Istituto si riserva la facolta' di  utilizzare  la  graduatoria
per eventuali esigenze straordinarie a carattere temporaneo  a  tempo
pieno o a tempo parziale, nel  periodo  di  validita'  della  stessa.
Resta salvo l'interesse  degli  idonei  ad  essere  assunti  a  tempo
indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria, nel  caso  in  cui
l'Istituto intendesse procedervi. Dal ricevimento della comunicazione
di esito della selezione e piazzamento  in  graduatoria  decorrono  i
termini per eventuali impugnative.