Art. 10 Graduatoria - Formazione e Validita' La graduatoria di merito dei candidati e' formulata dalla Commissione sommando i punteggi ottenuti dai vari candidati nelle prove concorsuali, calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 8 con l'osservanza, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3. Di detta graduatoria affissa all'Albo Pretorio verra' data notizia ai candidati. La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali posti di pari professionalita' che successivamente ed entro il suddetto termine dovessero rendersi disponibili. L'Istituto si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria per eventuali esigenze straordinarie a carattere temporaneo a tempo pieno o a tempo parziale, nel periodo di validita' della stessa. Resta salvo l'interesse degli idonei ad essere assunti a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria, nel caso in cui l'Istituto intendesse procedervi. Dal ricevimento della comunicazione di esito della selezione e piazzamento in graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.