Art. 5 
 
 
              Ammissione candidati e verifica requisiti 
 
 
    L'ammissione alla selezione e' preceduta  dall'istruttoria  delle
domande che consiste  nella  verifica  tra  l'esatta  rispondenza  di
quanto autocertificato dai candidati con i requisititi sostanziali  e
formali  richiesti  dal  bando.  E'  prevista  la   possibilita'   di
regolarizzare elementi ritenuti essenziali ai fini  dell'espletamento
della selezione. L'accertamento del reale possesso dei requisiti  e/o
dei titoli dichiarati,  verra'  effettuata  per  coloro  che  saranno
risultati  idonei  alla  selezione  ed  utilmente   collocati   nella
graduatoria. L'Ente  si  riserva  la  possibilita'  di  escludere  in
qualsiasi momento dalla  procedura  selettiva  i  candidati  che  non
risultano in possesso dei requisiti richiesti dal  bando.  L'Istituto
comunica ai candidati non  ammessi  l'avvenuta  esclusione,  a  mezzo
telegramma, o lettera  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  con
l'indicazione delle  motivazioni  che  hanno  portato  all'esclusione
dalla selezione medesima. 
    L'Istituto sottoporra' altresi' a visita medica di  controllo  il
vincitore  della  selezione,  onde  verificare   l'idoneita'   fisica
all'impiego, in base alla normativa vigente. Il mancato possesso  dei
requisiti richiesti e/o dei titoli di preferenza  autodichiarati  e/o
la non idoneita' fisica all'impiego non dara' luogo alla stipulazione
del contratto individuale di  lavoro  e  produrra'  la  modificazione
della graduatoria approvata. 
    Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha
sessanta giorni per  esperire  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale e centoventi per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
della  Repubblica  avverso  il  provvedimento  di  esclusione   dalla
selezione.