Art. 5 Ammissione candidati e verifica requisiti L'ammissione alla selezione e' preceduta dall'istruttoria delle domande che consiste nella verifica tra l'esatta rispondenza di quanto autocertificato dai candidati con i requisititi sostanziali e formali richiesti dal bando. E' prevista la possibilita' di regolarizzare elementi ritenuti essenziali ai fini dell'espletamento della selezione. L'accertamento del reale possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verra' effettuata per coloro che saranno risultati idonei alla selezione ed utilmente collocati nella graduatoria. L'Ente si riserva la possibilita' di escludere in qualsiasi momento dalla procedura selettiva i candidati che non risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando. L'Istituto comunica ai candidati non ammessi l'avvenuta esclusione, a mezzo telegramma, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima. L'Istituto sottoporra' altresi' a visita medica di controllo il vincitore della selezione, onde verificare l'idoneita' fisica all'impiego, in base alla normativa vigente. Il mancato possesso dei requisiti richiesti e/o dei titoli di preferenza autodichiarati e/o la non idoneita' fisica all'impiego non dara' luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrra' la modificazione della graduatoria approvata. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni per esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla selezione.