Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore a 200 e' in facolta' della commissione svolgere  una  prova
preselettiva orientata alla valutazione delle attitudini a  ricoprire
il profilo messo a selezione ed a svolgerne i relativi compiti. 
    I contenuti di ciascuna  prova  di  preselezione  sono  stabiliti
dalla commissione, la quale puo' disporre che  la  prova  stessa  sia
predisposta anche sulla base di programmi  elaborati  da  esperti  in
selezione. La preselezione consistera' in un questionario a  risposta
multipla volto ad accertare il potenziale attitudinale a ricoprire la
posizione in esame e/o la preparazione culturale specifica. 
    Alle prove concorsuali saranno ammessi i primi  200  classificati
purche' abbiano raggiunto nella fase  preselettiva  il  punteggio  di
21/30 o equiparabile. 
    In caso  di  pari  merito  saranno  ammessi  a  partecipare  alla
selezione tutti coloro che hanno raggiunto lo  stesso  punteggio  del
candidato classificatosi al 200° posto. 
    Il punteggio conseguito nella prova  preselettiva  dai  candidati
non verra' in alcun modo conteggiato o preso in considerazione  nella
valutazione finale.