Art. 6 Preselezione Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 200 e' in facolta' della commissione svolgere una prova preselettiva orientata alla valutazione delle attitudini a ricoprire il profilo messo a selezione ed a svolgerne i relativi compiti. I contenuti di ciascuna prova di preselezione sono stabiliti dalla commissione, la quale puo' disporre che la prova stessa sia predisposta anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. La preselezione consistera' in un questionario a risposta multipla volto ad accertare il potenziale attitudinale a ricoprire la posizione in esame e/o la preparazione culturale specifica. Alle prove concorsuali saranno ammessi i primi 200 classificati purche' abbiano raggiunto nella fase preselettiva il punteggio di 21/30 o equiparabile. In caso di pari merito saranno ammessi a partecipare alla selezione tutti coloro che hanno raggiunto lo stesso punteggio del candidato classificatosi al 200° posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva dai candidati non verra' in alcun modo conteggiato o preso in considerazione nella valutazione finale.