Art. 10 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dall'art. 9. 
    Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente,
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie
di merito, formate sulla base del  punteggio  riportato  nelle  prove
d'esame. 
    La votazione complessiva e' data dalla somma del voto  conseguito
nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti  conseguiti  nelle
prove scritte e dalla votazione ottenuta nella prova orale. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei  vincitori  del
concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e'  pubblicata
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del
Maino via Mentana n. 4 - 27100 Pavia. 
    Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative. 
    La graduatoria rimane efficace  per  il  periodo  previsto  dalla
normativa vigente e ad essa puo' essere  fatto  ricorso  per  coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.