Art. 12 
 
 
    Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con diritto al trattamento economico iniziale  di  cui  ai  contratti
collettivi nazionali vigenti dei dipendenti del comparto universita'. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa  la  meta'  del  periodo
suddetto, nel restante periodo di prova  ciascuna  delle  parti  puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. 
    Il  recesso  opera   dal   momento   della   comunicazione   alla
controparte. 
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
risolto da una delle parti, il  dipendente  s'intende  confermato  in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo
giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  ratei  della  tredicesima
mensilita';   spetta   altresi'   al   dipendente   la   retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 
    Il dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di  trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in  servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Pavia  per  un  periodo  non
inferiore a sette anni.