Art. 8 
 
 
    Documenti di riconoscimento. 
    Per essere ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  i  candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento: 
      a) tessera postale; 
      b) porto d'armi; 
      c) patente automobilistica o nautica; 
      d) passaporto; 
      e) carta d'identita'; 
      f) tessera di riconoscimento rilasciata  dalle  amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.