Art. 10 
 
 
                           Borse di Studio 
 
 
    Le borse di studio, il cui numero e' indicato per  ciascun  corso
di  dottorato  al  precedente  art.  2,  vengono  assegnate,   previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito  nelle
rispettive  graduatorie  di  merito   formulate   dalle   Commissioni
giudicatrici. 
    A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento  della
borsa  di  studio,  la   valutazione   della   situazione   economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30.4.97 e successive modificazioni. L'importo annuale  della
borsa di studio e' di € 13.638,47 ed e'  assoggettato  al  contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno  2010,  e'
pari al 26,72%, di cui il 8,91% e' a carico  del  beneficiario  della
borsa di studio. 
    I vincitori di borsa di studio finanziata da  Enti  esterni  sono
tenuti  a  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa   su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  convenzione  con
l'Ente finanziatore. 
    Le borse relative al "Fondo per il sostegno  dei  giovani  e  per
favorire la mobilita' degli  studenti"  decreto  ministeriale  198/03
verranno assegnate ai vincitori  che  sceglieranno  un  argomento  di
ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti. 
    Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di studio, e' fissato  in  € 10.000,00.  Eventuali  aumenti  di  tale
limite verranno resi noti  all'atto  dell'attribuzione  delle  borse.
L'Amministrazione Universitaria provvedera' al controllo, a  campione
o in toto, della veridicita' delle autocertificazioni prodotte  dagli
interessati presso i competenti Uffici del Ministero delle Finanze. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta.