Art. 14 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua  straniera  previa
autorizzazione del Collegio dei docenti. Per  comprovati  motivi  che
non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto,
il Rettore su proposta del Collegio dei docenti, ammette il candidato
agli esami previsti per il ciclo successivo. 
    Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga
non da' comunque diritto alla borsa di studio. 
    L'Universita',  a  richiesta  degli  interessati,  certifica   il
conseguimento del titolo e successivamente al rilascio  dello  stesso
cura il deposito di copia della tesi  finale  presso  le  biblioteche
nazionali di Roma e Firenze assicurando  la  pubblicita'  degli  atti
delle procedure di valutazione, ivi compresi i  giudizi  sui  singoli
candidati. 
    Le Commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno  formate  e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al  Regolamento
di Ateneo.