Art. 3 
 
 
         Requisiti per l'attivazione del Corso di Dottorato 
 
 
    Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di  dottorato  non
puo' essere inferiore a tre,  intendendo  per  «ammessi»  coloro  che
risultino  vincitori  del  concorso  di  ammissione  e  che   abbiano
regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al
corso. 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di   finanziamenti   di   soggetti    estranei    all'Amministrazione
universitaria, purche' resi noti dai finanziatori entro il termine di
scadenza del bando. L'eventuale aumento del  numero  delle  borse  di
studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici. 
    Il mancato perfezionamento delle convenzioni per il finanziamento
delle borse da parte  di  Enti  pubblici  e  privati  comportera'  la
riduzione del numero complessivo dei posti. 
    Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato
a  seguito  dell'approvazione  di  Progetti  di  Rilevante  Interesse
Nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione
di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando. 
    L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso, fermi restando  in  ogni  caso  i
termini di scadenza previsti dal presente bando per la  presentazione
delle domande di ammissione.