Art. 7 Prove di Esame L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e tecnologica e la conoscenza di almeno una lingua straniera. Al candidato e' data la possibilita', in accordo con la Commissione giudicatrice che deve, in ogni caso, garantire l'anonimato dell'elaborato scritto, di svolgere le prove anche in lingua inglese. Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra' inviato agli interessati. Eventuali variazioni verranno rese note mediante avviso consultabile sul sito web dell'Ateneo. La mancata presentazione alla prova scritta sara' considerata come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa. Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si potra' svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno fissato per la prova scritta) avverra' in sede concorsuale da parte della Commissione giudicatrice. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata in carta legale, con firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o carta d'identita'. Per i cittadini non comunitari, che hanno chiesto di essere ammessi in soprannumero, l'ammissione sara' decisa dalla Commissione Giudicatrice previa valutazione dei titoli presentati e, qualora ritenuto necessario, il superamento di un esame orale. E' facolta' della Commissione Giudicatrice decidere di ammettere oppure di non ammettere il candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei titoli senza dare luogo alla prova di esame orale. E' facolta' della commissione decidere che l'esame orale venga sostenuto in lingua inglese. Il giudizio della Commissione Giudicatrice e' insindacabile.