Art. 7 
 
 
                           Prove di Esame 
 
 
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. 
    Le prove d'esame sono intese ad  accertare  la  preparazione  del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e tecnologica e
la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    Al  candidato  e'  data  la  possibilita',  in  accordo  con   la
Commissione  giudicatrice  che  deve,   in   ogni   caso,   garantire
l'anonimato dell'elaborato scritto, di svolgere  le  prove  anche  in
lingua inglese. 
    Si  precisa  al  riguardo  che   nessun   ulteriore   avviso   di
convocazione verra' inviato agli interessati. 
    Eventuali  variazioni  verranno   rese   note   mediante   avviso
consultabile sul sito web dell'Ateneo. 
    La mancata presentazione alla  prova  scritta  sara'  considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa. 
    Prova orale: 
      la comunicazione  della  data  del  colloquio  (che  si  potra'
svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni  successivi  al  giorno
fissato per la prova scritta) avverra' in sede concorsuale  da  parte
della Commissione giudicatrice. 
    Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno  esibire  uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': 
      a) fotografia recente applicata in carta legale, con firma  del
candidato; 
      b) tessera di riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
      c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di  guida
o carta d'identita'. 
    Per i cittadini non  comunitari,  che  hanno  chiesto  di  essere
ammessi in soprannumero, l'ammissione sara' decisa dalla  Commissione
Giudicatrice previa valutazione  dei  titoli  presentati  e,  qualora
ritenuto necessario, il superamento di un esame  orale.  E'  facolta'
della Commissione Giudicatrice decidere di ammettere  oppure  di  non
ammettere il candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei
titoli senza dare luogo alla prova di esame orale. E' facolta'  della
commissione decidere che l'esame  orale  venga  sostenuto  in  lingua
inglese. Il giudizio della Commissione Giudicatrice e' insindacabile.