Art. 6 
 
 
        Domande dei concorrenti cittadini dell'Unione Europea 
 
 
    I  concorrenti  di  cittadinanza  non  italiana  sono  tenuti   a
presentare la domanda in lingua italiana, con le modalita'  ed  entro
il termine stabilito negli articoli precedenti. 
    Gli atti e documenti redatti in lingua  straniera  devono  essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al testo originale  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.