Art. 8 Preselezione In relazione al numero degli aspiranti al concorso, l'Universita' si riserva la facolta' di ricorrere a procedure di preselezione, secondo quanto previsto dall'art. 20-bis del vigente "Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Universita' degli Studi di Messina". In tal caso, verranno ammessi alle prove concorsuali i primi cinque candidati che hanno riportato il maggiore punteggio nella prova preselettiva. Verranno ammessi alle prove concorsuali anche i candidati che eventualmente dovessero trovarsi a parita' di punteggio con l'ultimo idoneo ammesso. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.