Art. 8 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    In relazione al numero degli aspiranti al concorso, l'Universita'
si riserva la facolta' di  ricorrere  a  procedure  di  preselezione,
secondo quanto previsto dall'art. 20-bis del vigente "Regolamento per
il reclutamento  del  personale  dirigente  e  tecnico-amministrativo
dell'Universita' degli Studi di Messina". 
    In tal caso, verranno ammessi  alle  prove  concorsuali  i  primi
cinque candidati che hanno  riportato  il  maggiore  punteggio  nella
prova preselettiva. Verranno ammessi alle prove concorsuali  anche  i
candidati che eventualmente dovessero trovarsi a parita' di punteggio
con l'ultimo idoneo ammesso. 
    Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.