Art. 5 Commissione d'Esame Le Commissioni d'Esame incaricate della valutazione comparativa dei candidati saranno nominate dal Rettore con decreto sentito il Collegio dei Docenti del dottorato. Esse sono composte da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari cui si riferiscono rispettivamente i corsi. Delle Commissioni possono far parte, oltre i tre membri anzidetti, non piu' di due esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.