Art. 13 
 
 
              Assunzione in servizio e periodo di prova 
 
 
    Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale  di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  nella  categoria  D   -
posizione  economica  D1  -  area  tecnica,  tecnico-scientifica   ed
elaborazione dati - con diritto al trattamento economico iniziale  di
cui ai vigenti contratti  collettivi  nazionali  dei  dipendenti  del
comparto Universita'. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi  e
non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel  restante  periodo  di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in  qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva  del
preavviso. 
    Il  recesso  opera   dal   momento   della   comunicazione   alla
controparte. 
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 
    Ai sensi  dell'art.  7  comma  1  del  Regolamento  d'ateneo  che
disciplina  la   mobilita'   interna   ed   esterna   del   personale
tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilita' di
trasferimento  d'ufficio  nei  casi  previsti  dalla  legge,   dovra'
rimanere in servizio presso l'Universita' degli  Studi  dell'Insubria
per un periodo non inferiore a cinque anni.