Art. 7 
 
 
                     Ammissione alla prova orale 
 
 
    Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che  abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. 
    Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova  orale  viene
data comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  delle  prove
scritte all'albo ufficiale dell'ateneo e/o presso  la  sede  indicata
e/o secondo le modalita' comunicate dalla  Commissione  giudicatrice.
Verra' altresi' comunicato il punteggio riportato  nella  valutazione
dei titoli. 
    La prova orale si  intendera'  superata  se  il  candidato  avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente. 
    La votazione complessiva e' determinata dalla somma  della  media
dei  voti  conseguiti  nelle  due  prove  scritte,  della   votazione
conseguita  nella  prova  orale  e  del  punteggio  riportato   nella
valutazione dei titoli.