Art. 7 
 
 
                               Titoli 
 
 
    Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell'Allegato  3
del presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il  punteggio
complessivo non potra' essere superiore a 30 punti. 
    Non saranno valutati i titoli che  dovessero  pervenire  dopo  la
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    E' onere del candidato produrre in  allegato  alla  domanda  ogni
documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In  ogni
caso dovranno essere prodotti: 
      i titoli che il candidato intende presentare. I titoli dovranno
essere  presentati  in   originale   oppure   tramite   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  o  autocertificazione   (si   rimanda
all'allegato 4  per  la  descrizione  dei  casi  e  delle  formalita'
richieste dalla normativa vigente).  I  titoli  presentati  in  forma
diversa da quella sopra indicata non saranno valutati; 
      copia fotostatica di un valido documento di identita'; 
      un elenco numerato  dei  titoli  presentati  in  allegato  alla
domanda di partecipazione; 
      un curriculum vitae, datato e firmato. 
    E' onere del candidato assicurarsi anche  che  la  documentazione
prodotta  contenga  chiaramente  gli  elementi   necessari   per   la
valutazione (es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e
fine rapporto, datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del
corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale  del  corso
di formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verra' valutato. 
    Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  prima
dello svolgimento delle prove  orali,  mediante  affissione  all'albo
della sede d'esame.