Art. 9 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
 
    Al  termine  della  prova  d'esame  la   commissione   forma   la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato e, a  parita'  di  punti,  delle  preferenze  previste  nel
precedente art. 8. 
    La  graduatoria  di  merito  e'   approvata   con   provvedimento
dell'amministrazione ed e' immediatamente efficace; ha la  durata  di
anni tre dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato  nel
Bollettino ufficiale  dell'Alma  Mater  Studiorum  -  Universita'  di
Bologna. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.