Art. 10 Assunzione in servizio Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi del Contratto collettivo di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salva la sopravvenienza di norme che incidono sul reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante all'area 1 - 5° livello oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di prova ha la durata massima di ventisei giorni lavorativi. Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale. L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva altresi' la possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto all'esercizio della facolta' precedente, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. L'esercizio delle riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.