Art. 10 
 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
 
    I candidati che abbiano superato la selezione,  e  che  intendano
far valere i titoli che danno diritto alla preferenza  a  parita'  di
merito, gia' indicati nella  domanda,  sono  tenuti  a  presentare  i
relativi documenti in carta  semplice  -  in  originale  o  in  copia
autenticata. In alternativa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445  concernente  il  Testo  Unico  in  materia   di   documentazione
amministrativa e successive integrazioni e modificazioni, per tutti i
titoli sotto elencati, sara'  possibile  produrre  una  dichiarazione
sostitutiva di certificazione (Allegato B) ovvero  una  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  (Allegato  C).  Dai  documenti
presentati dovra', altresi', risultare il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione alla selezione. 
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  a  quello  in
cui i candidati hanno sostenuto il colloquio. 
    Si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su  indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. 
    A parita' di merito i titoli che danno diritto a preferenza  sono
i seguenti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
la selezione; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.