Art. 5 
 
 
                Modalita' di presentazione dei titoli 
 
 
    Alla domanda di partecipazione  alla  selezione  potranno  essere
allegati i soli titoli valutabili ai  sensi  del  successivo  art.  6
secondo una delle seguenti modalita': 
      il diploma di laurea o del titolo  universitario  straniero  di
cui all'art. 2, lettera c), le  pubblicazioni  e/o  lavori  originali
devono essere presentati in originale o in fotocopia. In quest'ultimo
caso il candidato dovra' produrre una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' che dichiari la conformita' all'originale, secondo
l'allegato  C.   Tale   dichiarazione   sostitutiva   dovra'   essere
sottoscritta alla presenza del  funzionario  addetto  a  ricevere  la
documentazione o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia
di un proprio documento di identita'; 
      gli altri titoli devono essere presentati  in  originale  o  in
copia autenticata o con dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (vedi allegati B  e
C), previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
che il candidato ritenga utili ai fini della selezione. 
    I candidati che intendano dichiarare  e  non  allegare  i  titoli
dovranno fornire tutti gli  elementi  necessari  per  la  valutazione
degli  stessi  e  per  l'accertamento  della  veridicita'  dei   dati
dichiarati. 
    Non saranno valutati i titoli dichiarati in maniera incompleta. 
    I  cittadini  di  Stati  non  appartenenti   all'Unione   Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare  le  predette
dichiarazioni limitatamente ai casi in cui si  tratti  di  comprovare
stati, qualita' personali e  fatti  certificabili  o  attestabili  da
parte di soggetti pubblici italiani. 
    Ai documenti ed atti in lingua straniera dovra'  essere  allegata
una traduzione in  lingua  italiana  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale  iscritto  all'albo  del
Tribunale. 
    Gli atti e documenti  formati  all'estero  da  autorita'  estere,
devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e
devono,   altresi',   essere   legalizzati    dalle    rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero (art. 33,  comma  2  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
    Non verranno presi in considerazione titoli o documenti in lingua
straniera privi della traduzione, nella forma sopra prescritta, anche
se elencati nel curriculum vitae. 
    Al di fuori delle  modalita'  sueposte,  i  titoli  non  potranno
essere oggetto di valutazione. 
    Non e' consentito il riferimento a documenti a  qualsiasi  titolo
gia' presentati a questa Universita'. 
    Non saranno presi in considerazione documenti e titoli  pervenuti
oltre il termine di cui all'art. 3 del presente avviso di selezione. 
    L'Universita' si riserva  la  facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati.