Art. 6 Valutazione dei titoli Ai titoli presentati con le modalita' di cui al precedente articolo potra' essere attribuito complessivamente un punteggio massimo di 20 punti. Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, purche' corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, ed il punteggio massimo ad esse attribuibile, sono le seguenti: 1) documentata attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni private italiane e straniere e altri titoli specifici relativi all'insegnamento delle lingue: massimo 12 punti; 2) diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento ed aggiornamento: massimo 4 punti; 3) pubblicazioni scientifiche attinenti alla lingua per la quale e' indetta la selezione: massimo 4 punti. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta dalla Commissione Giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata dopo la prima prova e prima che si proceda all'espletamento della prova pratica. Il risultato di tale valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dell'espletamento della II prova.