Art. 8 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove d'esame, alle quali potranno essere  attribuiti  massimo
40 punti,  tenderanno  ad  accertare  l'attitudine  dei  candidati  a
svolgere l'attivita' di collaborazione all'apprendimento delle lingue
straniere da parte degli studenti e consisteranno in: 
      prima prova: discussione dei titoli presentati dal candidato; 
      seconda prova: prova pratica volta ad  accertare  quanto  sopra
indicato, concernente la presentazione di  una  unita'  didattica  su
tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte  fra  i
tre proposti dalla Commissione. 
    La prima prova si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione minima di 7/10. 
    La seconda prova si intende superata se il candidato ottiene  una
votazione minima di 21/30.