Art. 8 Prove di esame Le prove d'esame, alle quali potranno essere attribuiti massimo 40 punti, tenderanno ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attivita' di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in: prima prova: discussione dei titoli presentati dal candidato; seconda prova: prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unita' didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte fra i tre proposti dalla Commissione. La prima prova si intende superata se il candidato ottiene una votazione minima di 7/10. La seconda prova si intende superata se il candidato ottiene una votazione minima di 21/30.