Art. 12 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di  frequentare  con  assiduita'  le
attivita' per loro previste dal collegio dei docenti,  di  presentare
relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto  e
di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e  di
redigere alla fine del corso, la tesi  di  dottorato  con  contributi
originali. 
    I dottorandi con borsa  di  studio  devono  acquisire  ogni  anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il
tutor e col collegio dei docenti. 
    L'attivita'  dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
collegio dei docenti, anche  in  deroga  a  quanto  stabilito  per  i
dottorandi borsisti. 
    I  dottorandi  con  borsa  di  studio,  possono   rinunziare   al
proseguimento del godimento della borsa di  studio  e  proseguire  la
loro attivita' formativa secondo le modalita' 
    di cui all'art. 16  del  Regolamento  di  Ateneo  in  materia  di
dottorato di ricerca, citato nelle premesse. 
    Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le  ricerche
svolte  da  ciascun  dottorando,   delibera   l'ammissione   all'anno
successivo o propone al Rettore l'esclusione  dal  proseguimento  del
corso. 
    I dottorandi hanno il diritto  di  chiedere  la  sospensione  del
corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno,  con  obbligo
di recupero del tempo perduto.  La  sospensione  superiore  a  trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di  studio,
per  lo  stesso  periodo.  Il  collegio  dei  docenti,   al   termine
dell'ultimo anno di corso, stabilisce  se  i  dottorandi,  che  hanno
usufruito di  sospensione  durante  il  corso  degli  studi,  abbiano
recuperato  il  periodo  di  assenza  o   debbano   obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale. 
    La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. 
    Ai  dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata   attivita'
didattica sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  laurea  o  di
diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione  alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa  volontariamente,  senza
oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
universita' italiane. Le attivita'  didattiche  assegnate  a  ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro  svolgimento  e'  attestato  dal  componente  del
collegio dei docenti  a  cui  e'  affidata  la  supervisione  e  puo'
costituire crediti. 
    Agli ammessi ai corsi di dottorato  di  ricerca  che  afferiscono
alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1
- comma 25 - della legge  14  gennaio  1999,  n.  4.  Tale  attivita'
assistenziale deve essere approvata dal collegio dei  docenti  e  dal
tutor, previo nulla osta della giunta del Dipartimento  assistenziale
o  del  primario  del   servizio,   in   mancanza   di   dipartimento
assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per  il  bilancio  della
Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo  a  diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane.