Art. 13 
 
 
               Conseguimento del dottorato di ricerca 
 
 
    Il dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del  corso
di dottorato di ricerca, dal  rettore  e  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che  puo'  essere  ripetuto  una  sola
volta.