Art. 9 Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in sovrannumero, nel limite della meta' del totale dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti pubblici che siano risultati idonei alle prove di ammissione possono essere ammessi al corso di dottorato anche in sovrannumero, nei limiti del numero massimo delle unita' di dottorandi che la struttura e' in grado di formare. La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, e per gli assegnisti di ricerca, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.