Art. 9 
 
 
                     Ammissioni in sovrannumero 
 
 
    I  cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le   prove
concorsuali ma che non siano risultati  vincitori,  sono  ammessi  al
dottorato, senza borsa di studio, in sovrannumero, nel  limite  della
meta' del totale dei posti istituiti  con  arrotondamento  all'unita'
per eccesso. 
    I titolari di assegni di ricerca  e  i  dipendenti  pubblici  che
siano risultati  idonei  alle  prove  di  ammissione  possono  essere
ammessi al corso di dottorato anche in sovrannumero, nei  limiti  del
numero massimo delle unita' di dottorandi  che  la  struttura  e'  in
grado di formare. 
    La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di  dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. 
    Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, e
per gli assegnisti di ricerca, subordinatamente all'acquisizione  del
parere favorevole del collegio dei docenti  del  dottorato  circa  la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.