Art. 2 Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.