Art. 12 
 
 
    Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Categoria D, posizione
economica  D1,   area   amministrativa/gestionale, con   diritto   al
trattamento  economico  iniziale  di  cui  ai  contratti   collettivi
nazionali vigenti dei dipendenti del comparto Universita'. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel  restante  periodo  di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in  qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva  del
preavviso. 
    Il  recesso  opera   dal   momento   della   comunicazione   alla
controparte. 
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
risolto da una delle parti, il  dipendente  s'intende  confermato  in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima
mensilita';   spetta   altresi'   al   dipendente   la   retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 
    Il dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di  trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in  servizio
presso l'Universita' degli Studi degli Studi di Pavia per un  periodo
non inferiore a sette anni.