Art. 10 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
    Il trattamento economico minimo e'  stabilito  nella  misura  del
120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori  universitari
confermati a tempo pieno cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto
legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987,  n.
158. 
    Il trattamento economico minimo in base  agli  impegni  richiesti
all'interessato, puo' essere rivalutato, nei  limiti  delle  relative
compatibilita' di bilancio, sino ad un massimo del  30%  dell'importo
di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art.  11  del
Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per  il
reclutamento  di  ricercatori  universitari  con  contratto  a  tempo
determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.