Art. 10 Trattamento economico Il trattamento economico minimo e' stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158. Il trattamento economico minimo in base agli impegni richiesti all'interessato, puo' essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilita' di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.