Art. 4 Pubblicazioni Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a tal fine l'Allegato «B» al presente bando. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; per quelli stampati successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al relativo Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale. Il candidato che partecipa a piu' procedure deve far pervenire, tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure cui partecipa. I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente procedura non saranno restituiti da questa Amministrazione.