Art. 4 
 
 
                            Pubblicazioni 
 
 
    Il candidato puo' produrre  le  pubblicazioni  in  originale,  in
copia autenticata ovvero in  copia  fotostatica  dichiarata  conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a  tal
fine l'Allegato «B» al presente bando. 
    Per i lavori stampati all'estero deve  risultare  la  data  e  il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente
al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti  gli  obblighi  previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31  agosto  1945,
n. 660; per quelli stampati successivamente a tale  data  si  rimanda
alle disposizioni di cui alla legge 15  aprile  2004,  n.  106  e  al
relativo  Regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. 
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure  da  autocertificazione  del  candidato   sotto   la   propria
responsabilita', ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale. 
    Il candidato che partecipa a piu' procedure deve  far  pervenire,
tante copie di pubblicazioni, con  annesso  elenco,  quante  sono  le
procedure cui partecipa. 
    I documenti e le pubblicazioni  prodotti  dai  candidati  per  la
partecipazione alla presente  procedura  non  saranno  restituiti  da
questa Amministrazione.