Art. 7 Valutazione dei candidati La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal decreto ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89/2009. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo sul sito internet per almeno 7 giorni lavorativi prima della continuazione dei lavori. La valutazione dei titoli dei candidati e' effettuata analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero; d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. La valutazione di ciascun elemento sopra indicato e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Per la valutazione delle pubblicazioni, le commissioni prenderanno in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle pubblicazioni avverra' sulla base dei seguenti criteri cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89: a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica. d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. Le commissioni giudicatrici devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: 1. numero totale delle citazioni; 2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 3. «impact factor» totale; 4. «impact factor» medio per pubblicazione; 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). I candidati saranno convocati per la discussione dei titoli tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso non inferiore a quindici giorni. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione del candidato e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla procedura. Sui titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione e sulle pubblicazioni di ciascun candidato, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. Al termine dei lavori la Commissione, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dichiara il candidato vincitore. E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei vincitori previsti per quella procedura. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione entro 6 mesi dalla data di insediamento. Il Rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.