Art. 7 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati  e
discussi davanti alla commissione, delle pubblicazioni dei candidati,
ivi  compresa  la  tesi  di  dottorato,  utilizzando   i   parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal  decreto
ministeriale  28  luglio  2009,  prot.  n.  89/2009.  Le  commissioni
giudicatrici predeterminano i criteri di massima per  la  valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni. Tali  criteri  sono  resi  pubblici
mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo  sul  sito  internet
per almeno 7 giorni lavorativi prima della continuazione dei  lavori.
La valutazione dei titoli dei candidati e' effettuata  analiticamente
sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: 
      a) possesso del titolo di dottore  di  ricerca  o  equivalente,
conseguito in Italia o all'estero; 
      b) svolgimento di attivita' didattica a  livello  universitario
in Italia o all'estero; 
      c) prestazione di servizi di formazione e  ricerca,  anche  con
rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  presso  istituti  pubblici
italiani o all'estero; 
      d)  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  formalizzata   da
rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri; 
      e) svolgimento di attivita' in campo  clinico  relativamente  a
quei settori scientifico-disciplinari  in  cui  sono  richieste  tali
specifiche competenze; 
      f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a  quei
settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; 
      g) organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca nazionali e internazionali; 
      h)  titolarita'  di  brevetti  relativamente  a  quei   settori
scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; 
      i)  partecipazione  in  qualita'  di  relatore  a  congressi  e
convegni nazionali e internazionali; 
      j)  conseguimento  di  premi  e  riconoscimenti   nazionali   e
internazionali per attivita' di ricerca. 
    La valutazione di ciascun elemento sopra indicato  e'  effettuata
considerando specificamente la significativita' che  esso  assume  in
ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal
singolo candidato. 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4  novembre  2005,  n.
230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di  ricerca
e le attivita' svolte in qualita' di  assegnisti  e  contrattisti  ai
sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di
borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398,
nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge
4 novembre 2005, n. 230. 
    Per  la   valutazione   delle   pubblicazioni,   le   commissioni
prenderanno in considerazione esclusivamente  pubblicazioni  o  testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in  formato
cartaceo o digitale con  l'esclusione  di  note  interne  o  rapporti
dipartimentali. 
    La  valutazione  delle  pubblicazioni  avverra'  sulla  base  dei
seguenti  criteri  cosi'  come  previsto  dall'art.  3  del   decreto
ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89: 
      a)  originalita',  innovativita'  e  importanza   di   ciascuna
pubblicazione scientifica; 
      b)  congruenza  di  ciascuna  pubblicazione  con   il   settore
scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
      c)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  di
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno  della  comunita'
scientifica. 
      d)  determinazione  analitica,  anche  sulla  base  di  criteri
riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto
individuale del candidato nel caso di partecipazione del  medesimo  a
lavori in collaborazione. 
    Le  commissioni  giudicatrici   devono   altresi'   valutare   la
consistenza complessiva della produzione scientifica  del  candidato,
l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti  salvi  i
periodi, adeguatamente documentati di allontanamento  non  volontario
dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle  funzioni
genitoriali. 
    Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari  in  cui  ne  e'
riconosciuto  l'uso  a  livello  internazionale  le  commissioni  nel
valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: 
      1. numero totale delle citazioni; 
      2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 
      3. «impact factor» totale; 
      4. «impact factor» medio per pubblicazione; 
      5. combinazioni dei precedenti  parametri  atte  a  valorizzare
l'impatto della  produzione  scientifica  del  candidato  (indice  di
Hirsch o simili). 
    I candidati saranno  convocati  per  la  discussione  dei  titoli
tramite lettera raccomandata con ricevuta di  ritorno  con  preavviso
non inferiore a quindici giorni. 
    I candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. 
    La mancata presentazione del candidato e' considerata esplicita e
definitiva  manifestazione  della   volonta'   di   rinunciare   alla
procedura. 
    Sui titoli, illustrati e  discussi  davanti  alla  commissione  e
sulle pubblicazioni di ciascun candidato, ogni commissario esprime il
proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
    Al termine dei lavori la Commissione, con  propria  deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti dichiara il candidato vincitore. 
    E' priva di effetti, al fine della conclusione  della  procedura,
la deliberazione che individui un numero  di  vincitori  superiore  a
quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve
esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei  nominativi
dei vincitori previsti per quella procedura. 
    Le commissioni giudicatrici devono  concludere  la  procedura  di
valutazione entro 6 mesi dalla data di insediamento. Il Rettore  puo'
prorogare, per una sola volta e per non  piu'  di  quattro  mesi,  il
termine  per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati   ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente  della  commissione.  Nel
caso in cui i lavori non si  siano  conclusi  entro  la  proroga,  il
Rettore, con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per  la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la  conclusione
dei lavori. 
    Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.