Art. 8 Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna accerta, con proprio decreto la regolarita' formale degli atti, approva gli atti e dichiara il vincitore. Nel caso in cui riscontri irregolarita' o vizi di forma il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione assegnandole contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione. Gli atti della procedura, comprensivi del Decreto Rettorale di approvazione atti nonche' i verbali dei lavori svolti, con allegati i giudizi sui candidati, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo. Comunicazione scritta relativa al provvedimento di approvazione atti e' trasmessa alla Facolta' interessata e al candidato vincitore.