Art. 8 
 
 
              Accertamento della regolarita' degli atti 
 
 
    Gli atti della commissione  sono  costituiti  dai  verbali  delle
singole riunioni, con  allegati  i  giudizi  collegiali  espressi  su
ciascun candidato. 
    Il Rettore, entro  trenta  giorni  dalla  consegna  accerta,  con
proprio decreto la regolarita' formale degli atti, approva gli atti e
dichiara il vincitore. 
    Nel caso in cui  riscontri  irregolarita'  o  vizi  di  forma  il
Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti  alla  commissione
assegnandole  contestualmente,   un   termine   perentorio   per   la
regolarizzazione. 
    Gli atti della procedura, comprensivi del  Decreto  Rettorale  di
approvazione atti nonche' i verbali dei lavori svolti, con allegati i
giudizi sui candidati, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo. 
    Comunicazione scritta relativa al provvedimento  di  approvazione
atti e' trasmessa alla Facolta' interessata e al candidato vincitore.