Art. 11 
 
 
                      Assegnazione ai progetti 
 
 
    1. Qualora  ne  sopravvenga  la  necessita',  in  relazione  allo
svolgimento di specifiche attivita', il Presidente dell'Istituto, con
propria  deliberazione,  disporra'  l'assunzione,  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo determinato, del personale necessario  per
l'esecuzione  delle  suddette  attivita',  secondo   l'ordine   delle
graduatorie di cui all'art. 9 comma 3. 
    2. Il contratto a tempo determinato non puo' essere stipulato con
chi e' gia' titolare di altro rapporto di lavoro a tempo  determinato
con l'Istituto, sia pure per professionalita' ascrivibili  a  profilo
diverso, salvo che il contratto in corso termini entro  il  trimestre
successivo alla data di avvio del nuovo  progetto  per  il  quale  il
candidato selezionato e' stato ritenuto idoneo.