Art. 12 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1. L'assunzione verra' disposta ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 6
settembre 2001, n. 368. 
    2. L'assegnazione potra' essere effettuata presso le sedi di Roma
o presso gli Uffici regionali  dell'Istituto.  Gli  idonei  prescelti
dovranno prendere  servizio  previa  presentazione  della  necessaria
documentazione  entro  i  termini   che   saranno   indicati.   Nella
comunicazione verranno specificate la durata del contratto e la  data
di inizio di attivita'. La mancata presentazione  in  servizio  senza
giustificato motivo comporta la mancata sottoscrizione del  contratto
di lavoro individuale. 
    3. Ai  vincitori  verra'  corrisposto  il  trattamento  economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  del  comparto
del  personale  delle  istituzioni  e  degli  enti   di   ricerca   e
sperimentazione per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto in data  13
maggio 2009.