Art. 9 
 
 
      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie 
 
 
    1. La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma dei punteggi riportati nella  valutazione  dei  titoli,  e  nel
colloquio. 
    2. La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie relative a
ciascuna area, sulla base della votazione complessiva  conseguita  da
ciascun candidato. 
    3. Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale  di  Statistica,
con  propria   deliberazione,   riconosciuta   la   regolarita'   del
procedimento, approvera' le graduatorie finali di merito per ciascuna
area  e   dichiarera'   i   vincitori   previo   accertamento   delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio  rese
nel curriculum, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
28  dicembre  2000,  n.  445,  e  dei  requisiti   per   l'ammissione
all'impiego. Le graduatorie  finali  saranno  formate  tenendo  conto
delle  precedenze  e  delle   preferenze   previste   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
    4.  Le  graduatorie  saranno   affisse   all'albo   dell'Istituto
nazionale di statistica e pubblicate sul sito www.istat.it.  Di  tale
affissione verra'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.