Art. 9 Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie 1. La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, e nel colloquio. 2. La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie relative a ciascuna area, sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 3. Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Statistica, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie finali di merito per ciascuna area e dichiarera' i vincitori previo accertamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese nel curriculum, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le graduatorie finali saranno formate tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. 4. Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Istituto nazionale di statistica e pubblicate sul sito www.istat.it. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.