Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale  dei  candidati  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), e tende  a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per  ricoprire  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; 
    b) test di personalita' e questionario biografico, per  acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di  vita
passata e presente; 
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati,  la  citata  sottocommissione  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    5. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre  i  non
idonei sono esclusi dalla procedura. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2  luglio  2010,
n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    b) straordinario al Capo dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.