Art. 2 
 
 
       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che: 
    a) godano dei diritti civili e politici; 
    b)  abbiano  compiuto,  alla  data  del  31  dicembre  2010,   il
diciottesimo anno di eta' e  non  superato  il  ventiseiesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 31  dicembre  1984  ed  il  31
dicembre 1992, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  e,
comunque non superiore a tre anni; 
    c) abbiano,  se  minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la  patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
    d) siano in possesso del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
    e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati per  delitti  non  colposi  ne'  sottoposti  a  misura  di
prevenzione; 
    f) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
    g)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza. 
    h) non siano  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici; 
    i)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non  siano  stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa; 
    m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6,  comma  2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni. 
    2. I suddetti requisiti, ad  eccezione  di  quelli  di  cui  alle
lettere b), e) ed f), devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione  delle  domande  e  conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento.