Art. 3 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario subentrato. Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo ed inviato al Poligrafico dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Chieti, 25 novembre 2010 Il rettore: Cuccurullo