Art. 3 
 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine  previsto
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n.   236,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di ricusazione del commissario subentrato. 
    Il presente provvedimento  viene  registrato  ed  inserito  nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo ed inviato al Poligrafico dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Chieti, 25 novembre 2010 
 
                                               Il rettore: Cuccurullo