Art. 5 
 
 
                   Svolgimento della prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi  a  sostenere  la  prova
d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo  stabiliti
ai sensi dell'art. 4, muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 6. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 
    3. Per lo svolgimento della prova non e' ammessa la consultazione
di vocabolari e dizionari,  di  testi,  ne'  l'utilizzo  di  telefoni
cellulari e supporti elettronici  o  cartacei  di  qualsiasi  specie.
L'inosservanza  di  tali  disposizioni,   nonche'   di   ogni   altra
disposizione  stabilita  dalla  Commissione   esaminatrice   per   lo
svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova.