Art. 6 Modalita' della prova d'esame 1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati: a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 2; b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa. 2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti: a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione; b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti. 3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel primo elaborato non dara' corso alla valutazione del secondo elaborato.