Art. 6 
 
 
                    Modalita' della prova d'esame 
 
 
    1. La prova consiste  in  un  esame  scritto  articolato  su  due
elaborati: 
      a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al  comma
2; 
      b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle
valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa. 
    2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera  a)  del
comma 1 sono le seguenti: 
      a) normativa in  materia  r.c.  auto;  elementi  di  diritto  e
tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto  della  circolazione
stradale e della navigazione; 
      b) elementi di fisica;  elementi  di  topografia;  elementi  di
fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti. 
    3. Saranno considerati idonei i  candidati  che  riporteranno  in
ciascuno dei due elaborati un  punteggio  non  inferiore  a  settanta
centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel
primo  elaborato  non  dara'  corso  alla  valutazione  del   secondo
elaborato.