Art. 7 
 
 
                      Esito della prova d'esame 
 
 
    1. L'esito della prova di cui all'art. 6 e l'eventuale  idoneita'
dovranno essere verificati da parte di  ciascun  candidato  sul  sito
internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali  di
accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2,
comma 4.  L'ISVAP  rende  nota,  mediante  specifico  comunicato  sul
proprio sito internet, nonche'  mediante  estratto  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed  esami»,  la  data  a  far  tempo  dalla  quale  ciascun
candidato potra' consultare l'esito della prova.  Tali  modalita'  di
comunicazione assumono il valore di notifica, a far data da  ciascuna
pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.