Art. 7 Esito della prova d'esame 1. L'esito della prova di cui all'art. 6 e l'eventuale idoneita' dovranno essere verificati da parte di ciascun candidato sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2, comma 4. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonche' mediante estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potra' consultare l'esito della prova. Tali modalita' di comunicazione assumono il valore di notifica, a far data da ciascuna pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.