Art. 2 
 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
                e procedura di ammissione alla prova 
 
 
    1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre  domanda  di
ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro  la  data
di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione
informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono  ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di  partecipazione
alla prova di idoneita'.  La  data  di  presentazione  on-line  della
domanda di partecipazione  alla  prova  e'  certificata  dal  sistema
informatico  che,  allo  scadere  del  termine  utile  per   la   sua
presentazione,  non  permettera'  l'accesso  e  l'invio  del   modulo
elettronico. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a  quello
di  pubblicazione  dell'estratto  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
      e) domicilio (se diverso dalla residenza) e  numero  telefonico
per eventuali comunicazioni; 
      f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
      g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
      h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca
da bollo di € 14,62, che dovra' successivamente essere consegnata, al
momento dell'identificazione prima  della  prova,  ed  apposta  nella
domanda di ammissione di cui al comma 5; 
      i) eventuale titolarita' del diritto ad accedere alla prova  di
cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5  del  16  ottobre
2006, in ragione dell'iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e  riassicurativi  nel
triennio  precedente  alla  data  di   pubblicazione   del   presente
provvedimento; 
      j) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare: 
        1) Modulo assicurativo  (per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione  assicurativa  di  cui  all'art.  9,  comma  4,   del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 
        2) Modulo riassicurativo (per l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione riassicurativa  di  cui  all'art.  9,  comma  5,  del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 
        3) Modulo  assicurativo  e  riassicurativo  (per  l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa  o  riassicurativa  di
cui all'art. 9, commi 4 e 5,  del  Regolamento  ISVAP  n.  5  del  16
ottobre 2006). 
    4. In fase di inoltro della domanda,  l'applicazione  informatica
attribuira' alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante
composto dal codice della prova e  dal  numero  di  protocollo.  Tale
numero dovra' essere citato per qualsiasi  successiva  comunicazione.
Al  termine  della  procedura  di  presentazione  della  domanda   di
ammissione, l'applicazione  informatica  consentira'  la  stampa  del
modulo   di   domanda   riportante   gli    estremi    identificativi
sopraindicati. Lo stesso modulo sara' inviato via  posta  elettronica
al candidato all'indirizzo utilizzato in  fase  di  registrazione  al
portale a conferma dell'intervenuta iscrizione. 
    5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato  dal  candidato,
sara'  stampato  dall'ISVAP  e  sottoposto  al  candidato,   per   la
sottoscrizione  al  momento  dell'identificazione  il  giorno   dello
svolgimento dell'esame scritto di cui all'art. 5. 
    6. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art.  5,  al
momento   dell'identificazione,   il   candidato    sottoscrive    la
dichiarazione sostitutiva relativa  alla  domanda  di  partecipazione
previa: 
      a) esibizione di un documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita'; 
      b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma  3,
lett. h). 
    7. L'ammissione all'esame avviene con la piu'  ampia  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione  dichiarati
dal candidato e richiesti dal bando. 
    8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  «disabilita'».  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza,  prendere  contatto   con   il   Servizio   di   vigilanza
intermediari e periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP  riscontri  la  non
veridicita'  di   quanto   dichiarato   dal   candidato,   procedera'
all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 
    9. Ogni variazione dell'indirizzo dovra'  essere  tempestivamente
comunicata  all'ISVAP,  mediante  posta   elettronica   all'indirizzo
«esame.intermediari@isvap.it». 
    10.  L'ISVAP  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso  di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
non  imputabili  a  colpa  dell'Amministrazione  stessa  o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.