Art. 2 Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova 1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre domanda di ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) comune di residenza e relativo indirizzo; e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni; f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo; h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovra' successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5; i) eventuale titolarita' del diritto ad accedere alla prova di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ragione dell'iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento; j) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare: 1) Modulo assicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa di cui all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 2) Modulo riassicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa di cui all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 3) Modulo assicurativo e riassicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006). 4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuira' alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica consentira' la stampa del modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati. Lo stesso modulo sara' inviato via posta elettronica al candidato all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale a conferma dell'intervenuta iscrizione. 5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato dal candidato, sara' stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell'identificazione il giorno dello svolgimento dell'esame scritto di cui all'art. 5. 6. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, al momento dell'identificazione, il candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa: a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita'; b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lett. h). 7. L'ammissione all'esame avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal candidato e richiesti dal bando. 8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di vigilanza intermediari e periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 9. Ogni variazione dell'indirizzo dovra' essere tempestivamente comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica all'indirizzo «esame.intermediari@isvap.it». 10. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.